Art. 4.
(Ripartizione delle risorse).

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006, 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro per l'anno 2008. Tali finanziamenti sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale al numero dei soggetti aventi diritto residenti nel territorio.
      2. Ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, censiscono il numero degli aventi diritto alle prestazioni di cui alla presente legge, dandone opportuna comunicazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base delle indicazioni ricevute il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 1.

 

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